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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' prorogato al 31 dicembre 1905 il divieto, fatto ai Comuni coll'articolo 1° della legge 22 luglio 1897, n. 319, d'imporre sugli agrumi un dazio superiore ad una lira per quintale.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 27 dicembre 1900.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]CHIMIRRI.
[11]Visto, Il Guardasigilli: GIANTURCO.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1900 al 16 dicembre 2010
