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[1]Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta cogli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1907, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico di cui al precedente articolo.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1906.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]A. Majorana.
[6]Visto, Il guardasigilli: Gallo.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1906 al 16 dicembre 2009
