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[1]Gli Istituti di emissione possono applicare il saggio di favore, ai sensi dell'articolo 30 del predetto Testo unico allo sconto diretto delle note di pegno emesse dalle Societa', di cui all'articolo 2 della legge 8 luglio 1903, n. 320, che esercitino i magazzini generali per gli agrumi.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 27 dicembre 1903.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]L. Luzzatti.
[6]Visto: Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1903 al 16 dicembre 2009
