Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1903 al 29 luglio 1905. Leggi il testo vigente →

[1]E' elevata dal 7 al 15 per cento la proporzione nella quale, ai sensi dell'art. 12 del citato testo unico, sono ammessi a far parte della riserva del Banco di Napoli cambiali sull'estero, certificati di somme depositate in conto corrente all'estero e buoni del tesoro di Stati forestieri, a condizione pero' che la quota corrispondente all'aumento da 7 a 15 per cento sia impiegata esclusivamente nei buoni medesimi.

[2]Di questa maggiore facolta' il Banco di Napoli non potra' valersi che a tutto l'anno 1906.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1903 al 29 luglio 1905

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1903-12-27;499~art4 · fonte del testo

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