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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' prorogato per altri tre anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1941-42, lo speciale assegno annuo di L. 30.000 di cui gode la Reale Accademia d'Italia per la pubblicazione degli Atti delle Assemblee costituzionali italiane del Medioevo e dell'eta' anteriore al Risorgimento italiano e delle Carte finanziarie della Repubblica Veneta.
[9]La somma sara' stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per gli esercizi finanziari 1941-42, 1942-43, 1943-44. Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le relative variazioni al bilancio del suddetto Ministero.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a San Rossore, addi' 4 luglio 1941-XIX
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]Mussolini - Bottai - Di Revel
[14]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 6 agosto 1941 al 16 dicembre 2009
