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[1]Il direttore generale e' nominato dal Consiglio di amministrazione.
[2]La nomina deve essere ratificata con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze.
[3]La nomina si intende fatta per la durata di cinque anni.
[4]Il direttore generale potra' pero' essere revocato in ogni tempo, quando risulti che egli abbia trasgredito alle leggi e ai regolamenti del Consorzio, o compiuto atti che possano ledere gli interessi del Consorzio o che siano in contrasto con le direttive del Governo Nazionale.
[5]La revoca e' fatta per decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze.
[6]In ogni caso al direttore generale debbono essere comunicati per iscritto gli addebiti mossigli, con invito a presentare le proprie giustificazioni entro un termine prefisso.
Testo in vigore dal 31 luglio 1930 al 16 dicembre 2009
