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[1]Spetta al Comitato dei delegati:
[2]1° fissare le direttive generali da seguire nel funzionamento e nella amministrazione del Consorzio;
[3]2° discutere, approvare e modificare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
[4]3° scegliere nel proprio seno cinque fra i componenti il Consiglio d'amministrazione a norma del successivo art. 6;
[5]4° determinare le norme per le eventuali vendite a prezzi speciali ed a consegne poliennali;
[6]5° deliberare sulle intese di qualsiasi genere che possano concludersi dal Consorzio all'interno ed all'estero.
Testo in vigore dal 31 luglio 1930 al 16 dicembre 2009
