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[1]Il Comitato dei delegati e' costituito:
- a)da quattro membri scelti dal Ministro per le corporazioni tra persone esperte nell'industria e nel commercio degli zolfi;
- b)da venti membri eletti dai consorziati fra i concessionari e gli esercenti delle zolfare di Sicilia.
[2]La nomina dei membri di cui alla lettera b) deve essere ratificata dal Ministro per le corporazioni.
[3]Il presidente del Comitato dei delegati e' scelto dal Comitato stesso nel proprio seno e la sua nomina deve essere ratificata dal Ministro predetto.
Testo in vigore dal 31 luglio 1930 al 16 dicembre 2009
