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[1]Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi e dei decreti fino ad ora vigenti, le quali siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.
[2]Il Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, e' autorizzato a riunire in testo unico, con gli emendamenti riconosciuti opportuni, tutte le norme legislative riguardanti il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, dopo aver udito una Commissione di tre deputati e di tre senatori nominati dai presidenti delle rispettive assemblee.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a San Rossore, addi' 10 luglio 1930 - Anno VIII
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Bottai - Rocco - Mosconi.
[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 31 luglio 1930 al 16 dicembre 2009
