Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1930 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Sono prorogate fino al 31 luglio 1934 le disposizioni del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1577, col quale gli estagli in natura o in denaro dovuti dai gabelloti, subgabelloti e cottimisti generali delle miniere di zolfo della Sicilia furono ridotti del trentatre per cento.

[2]Ogni atto contrario alla presente disposizione e' nullo ed improduttivo di effetti giuridici, anche fra le parti contraenti.

Testo in vigore dal 31 luglio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-07-10;997~art11 · fonte del testo

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