Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1930 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Sono prorogate fino al 31 luglio 1934 le disposizioni del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1577, col quale gli estagli in natura o in denaro dovuti dai gabelloti, subgabelloti e cottimisti generali delle miniere di zolfo della Sicilia furono ridotti del trentatre per cento.
[2]Ogni atto contrario alla presente disposizione e' nullo ed improduttivo di effetti giuridici, anche fra le parti contraenti.
Testo in vigore dal 31 luglio 1930 al 16 dicembre 2009
