Il primo comma dell'articolo 47 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, e' sostituito dal seguente: "Il consiglio di amministrazione dell'OPAFS provvede entro il 31 dicembre 1977 ad emanare i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente legge". Il terzo comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente: "Fino al 31 dicembre 1978 l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a fornire prestazioni di personale e l'uso di mezzi a favore dell'OPAFS per lo svolgimento delle attivita' necessarie al conseguimento dei fini istituzionali dell'OPAFS medesima, alla quale versera' il contributo di cui al punto 3 del primo comma dell'articolo 36, al netto delle spese di amministrazione da essa sostenute".

Testo vigente dal 2 novembre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-10-18;792~art1 · fonte del testo

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