Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La proroga al 31 dicembre 1942-XXI del termine per la rettifica delle dichiarazioni dei redditi realizzati nell'anno 1939 dai contribuenti non tassati in base a bilancio, lascia integro il diritto della Finanza di rivedere, entro tale data, a mente del primo comma dell'art. 9 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, ai soli fini dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, il reddito accertato in ricchezza mobile per l'anno 1939.
[2]Il diritto della Finanza di rivedere, entro il 31 dicembre 1942-XXI, ai soli fini dell'imposta suddetta, il reddito accertato in ricchezza mobile per l'anno 1939, rimane integro anche nel caso di omessa dichiarazione.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 22 gennaio 1942-XX
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI
[7]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 7 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009
