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[1]Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 16 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, concernente l'azione della Finanza per la rettifica delle dichiarazioni agli effetti dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, realizzati nell'anno 1939, e' prorogato al 31 dicembre 1942-XXI.

[2]Alla stessa data e' prorogato il termine per la rettifica delle dichiarazioni, ai fini di detta imposta straordinaria, dei redditi realizzati nell'anno 1940.

Testo in vigore dal 7 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-01-22;12~art1 · fonte del testo

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