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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Il termine di cui al primo comma dell'art. 42 del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, convertito, con modificazioni, nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, concernente il diritto della Finanza di rettificare le prime dichiarazioni presentate agli effetti dell'imposta ordinaria sul patrimonio, e' prorogato al 31 dicembre 1942-XXI.
[9]E' portato alla stessa data il termine per la rettifica delle dichiarazioni relative all'anno 1941, presentate da societa' ed enti tassabili per l'imposta di ricchezza mobile in base a bilancio.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 22 gennaio 1942-XX
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI
[14]Visto, Il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 7 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009
