Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Nelle cancellerie degli uffici giudiziari deve tenersi uno speciale registro dei suddetti decreti perche' le persone che vi abbiano interesse possano conoscerne il contenuto.

[2]Colui che ha conseguito la proroga e' tenuto a sopportare le spese degli atti che il suo avversario abbia intrapreso in seguito al decorso dei termini ordinari, sempre quando non abbia curato la notificazione del decreto.

[3]La notificazione puo' aver luogo anche mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno.

Testo in vigore dal 24 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-07-09;891~art3 · fonte del testo

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