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[1]Nelle cancellerie degli uffici giudiziari deve tenersi uno speciale registro dei suddetti decreti perche' le persone che vi abbiano interesse possano conoscerne il contenuto.
[2]Colui che ha conseguito la proroga e' tenuto a sopportare le spese degli atti che il suo avversario abbia intrapreso in seguito al decorso dei termini ordinari, sempre quando non abbia curato la notificazione del decreto.
[3]La notificazione puo' aver luogo anche mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno.
Testo in vigore dal 24 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
