Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Per motivi dipendenti dallo stato di guerra puo' essere concessa una proroga per qualsiasi termine procedurale, osservata per il resto la disposizione dell'art. 47 del Codice di procedura civile.
Testo in vigore dal 24 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
