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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di dio e per volonta' della nazione
[2]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[3]IMPERATORE D'ETIOPIA
[4]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]I termini fissati nelle convenzioni attualmente in vigore con le aziende concessionarie di servizi marittimi sovvenzionati per la costruzione, per la trasformazione o per l'entrata in esercizio di navi destinate ai detti servizi possono essere prorogati sino a quattro anni dopo la cessazione della guerra mediante decreto del Ministro per le comunicazioni, il quale inoltre stabilira', nei singoli casi, di quali altri obblighi previsti dalle convenzioni si debba ugualmente intendere prorogato l'adempimento, se ed in quanto si tratti di obblighi dipendenti dall'entrata in servizio delle navi di cui sopra.
[8]Il Ministro per le comunicazioni ha altresi' facolta' di riaprire i termini che siano scaduti in periodo successivo al 1° dicembre 1941-XX e di fissarne dei nuovi nei limiti e con le modalita' indicate nel precedente comma.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a San Rossore, addi' 24 ottobre 1942-XX
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI - HOST VENTURI - DI REVEL
[13]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 1 dicembre 1942 al 16 dicembre 2009
