Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 dicembre 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni perpetue, gia' prorogati con le leggi 30 giugno 1901, n. 262; 24 dicembre 1903, n. 494; 22 dicembre 1904, n. 658; 28 dicembre 1905, n. 597; 30 dicembre 1906, n. 644, e 22 dicembre 1907, n. 786, sono nuovamente prorogati fino al 31 dicembre 1909.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 24 dicembre 1908.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Orlando.
[11]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1908 al 16 dicembre 2009
