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La morosita' puo' costituire causa di risoluzione dei contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani prorogati in virtu' della presente legge solo quando si protragga per almeno due mesi, oppure per tre mesi quando sia ricollegabile alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte successivamente alla stipulazione del contratto, per disoccupazione involontaria o per grave malattia del conduttore medesimo.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1973 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-12-22;841~art3 · fonte del testo

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