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Le agevolazioni tributarie previste in materia di edilizia dalle leggi 25 giugno 1949, n. 409 e 2 luglio 1949, n. 408, gia' prorogate al 31 dicembre 1954 dalla legge 16 aprile 1954, n. 112, sono ulteriormente prorogate, con effetto dal 1 gennaio 1955, fino al 31 dicembre 1955. E' ammesso il rimborso a favore degli interessati, delle imposte pagate in detto periodo e non dovute in base alla presente legge, purche' essi ne facciano domanda ai competenti uffici entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-01-27;22~art1 · fonte del testo

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