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La disposizione dell'articolo 1, primo comma, della legge 2 luglio 1960, n. 677, e' cosi' modificata: "Nelle ipotesi previste dall'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, si provvede mediante la concessione di contributi integrativi costanti trentacinquennali nella misura corrispondente alla differenza fra quella necessaria per coprire l'intero ammortamento dei mutui da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti e quella del contributo concesso ai comuni stessi, ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni".

Testo in vigore dal 13 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008

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