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Il terzo comma dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 31 luglio 1956, n. 897, a' sostituito dal seguente: "Per la determinazione della lunghezza minima del film nazionale, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, si considera il materiale scenico appositamente girato dopo la denuncia di inizio di lavorazione del film stesso; potra', tuttavia essere utilizzato il materiale scenico di repertorio, purche' tale impiego non sia superiore all'8 per cento della lunghezza complessiva del film, salvo i casi in cui il film medesimo risponda a particolari requisiti di carattere storico, artistico e culturale, da accertarsi con deliberazione degli organi competenti del Ministero del turismo e dello spettacolo".

Testo in vigore dal 29 dicembre 1960 al 22 dicembre 2008

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