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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico
[6]I termini stabiliti dall'articolo 1 della legge 15 luglio 1900, n. 260, e tutte le disposizioni della legge stessa relative alla concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di mutui di favore ai Comuni ed alle Provincie per la costruzione, l'ampliamento ed i restauri degli edifici scolastici, gia' prorogati fino al 30 giugno 1910 con la legge 26 dicembre 1909, n. 812, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 1911.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Racconigi, addi' 17 luglio 1910.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Credaro.
[11]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 1 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
