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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' prorogata a tutto il 31 dicembre 1942-XXI, la facolta' del Ministro per l'aeronautica di collocare, a domanda o d'autorita', nella posizione di congedo speciale gli ufficiali di qualunque ruolo della Regia areonautica, alle condizioni, con le modalita' e con il trattamento economico di cui alla legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493.
[9]Il numero degli ufficiali da collocarsi in detta posizione nell'anno 1942 non potra' superare il due per cento degli organici in vigore per ciascun grado da capitano a tenente colonnello, il tre per cento di quello dei colonnelli e il quattro per cento di quelli complessivi per i vari gradi di generale, computandosi come intere le eventuali frazioni.
[10]Ove il numero degli ufficiali collocati in congedo speciale non raggiunga la suddetta percentuale, la differenza potra' essere devoluta al collocamento in tale posizione di altrettanti ufficiali dei gradi inferiori.
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come leggo dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 16 marzo 1942-XX
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]MUSSOLINI - DI REVEL
[15]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 25 aprile 1942 al 16 dicembre 2009
