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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E Dl ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]I termini fissati dall'art. 12 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 803 per la notifica delle proprie determinazioni da parte degli Uffici distrettuali delle imposte relative alle dichiarazioni presentate per l'applicazione dell'imposta straordinaria sui compensi degli amministratori e dirigenti delle societa' commerciali, dalle societa', dagli enti e dai contribuenti, a sensi degli articoli 5 e 6 della legge stessa, prima della data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sono prorogati al 31 dicembre 1942.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 19 gennaio 1942-XX
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI - DI REVEL
[13]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 16 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009
