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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e in Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvate;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Le disposizioni dei Regi decreti-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, (convertito in legge con la leggo 19 aprile 1937-XV, n. 1555), 27 ottobre 1937-XV, n. 2142 convertito in legge, con modificazioni, con la legge 17 maggio 1938-XVI, n. 775) e 3 giugno 1938-XVI, n. 1186 (convertito in legge, con modificazioni, con la legge 14 dicembre 1938-XVII, n. 1853). le quali autorizzano l'assegnazione, fino a tutto il 30 giugno 1939-XVII, ai tribunali militari metropolitani e coloniali. con funzioni giudiziarie o di cancelleria, degli ufficiali delle Categorie in congedo del Regio esercito di cui agli articoli 1 e 2 del predetto R. decreto - legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, continueranno ad applicarsi dal 1° luglio 1939-XVII fino a tutto il 31 dicembre 1939-XVIII.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a San Rossore, addi' 30 giugno 1939-XVII
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]Mussolini - Solmi - Di Revel
[13]Visto, il Guardasigilli: Solmi
Testo in vigore dal 12 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
