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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' prorogato al 31 dicembre 1936-XV il termine di cui all'art. 1 della legge 7 giugno 1928-VI, n. 1780, concernente provvedimenti per lo sviluppo edilizio e per le nuove costruzioni, ed all'articolo unico della legge 23 giugno 1930-VIII, n. 899, riguardante esenzione dall'imposta sui fabbricati delle autorimesse. 1
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a San Rossore, addi' 13 giugno 1935 - Anno XIII
[10]VITTORIO EMANUELE
[11]MUSSOLINI - DI REVEL
[12]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 26 dicembre 1936, n. 2293, convertito senza modificazioni dalla L. 7 giugno 1937, n. 1208, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogato al 31 dicembre 1937-XVI, il termine di cui all'articolo unico della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1237, per i fabbricati contemplati da detto articolo la cui costruzione o ricostruzione sia stata gia' iniziata alla data del 1° dicembre 1936-XV".
Testo in vigore dal 9 febbraio 1937 al 22 gennaio 1938
