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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' prorogato al 31 dicembre 1936-XV il termine di cui all'art. 1 della legge 7 giugno 1928-VI, n. 1780, concernente provvedimenti per lo sviluppo edilizio e per le nuove costruzioni, ed all'articolo unico della legge 23 giugno 1930-VIII, n. 899, riguardante esenzione dall'imposta sui fabbricati delle autorimesse. 1

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a San Rossore, addi' 13 giugno 1935 - Anno XIII

[10]VITTORIO EMANUELE

[11]MUSSOLINI - DI REVEL

[12]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio D.L. 26 dicembre 1936, n. 2293, convertito senza modificazioni dalla L. 7 giugno 1937, n. 1208, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogato al 31 dicembre 1937-XVI, il termine di cui all'articolo unico della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1237, per i fabbricati contemplati da detto articolo la cui costruzione o ricostruzione sia stata gia' iniziata alla data del 1° dicembre 1936-XV".

Testo in vigore dal 9 febbraio 1937 al 22 gennaio 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 1937

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1935 al 9 febbraio 1937.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 26 dicembre 1936, n. 2293, convertito senza modificazioni dalla L. 7 giugno 1937, n. 1208, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogato al 31 dicembre 1937-XVI, il termine di cui all'articolo unico della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1237, per i fabbricati contemplati da detto articolo la cui costruzione o ricostruzione sia stata gia' iniziata alla data del 1° dicembre 1936-XV".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1237~art1 · fonte del testo

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