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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]La facolta' concessa colla legge 1° luglio 1909, n. 417, di esercitare provvisoriamente, e non oltre il 31 dicembre 1909, il bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910, e' prorogata a tutto il 31 marzo 1910.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla a di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1909.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Guicciardini.
[11]Visto, Il guardasigilli: Scialoja.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1910 al 16 dicembre 2009
