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[1]Per le promozioni da conferire ai centurioni e ai capi manipolo in base alla presente legge, si osserveranno le norme contenute nel regolamento emanato in applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, ad eccezione dell'esclusione definitiva dall'avanzamento per i centurioni che non saranno scrutinati.
[2]I centurioni e i capi manipolo dichiarati idonei all'avanzamento acquisteranno il diritto alla promozione dal giorno successivo a quello in cui si sara' verificata la vacanza utile spettante all'avanzamento ad anzianita'.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 25 gennaio 1934 - Anno XII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - ACERBO - DE FRANCISCI - ERCOLE - JUNG.
[7]Visto, il Guardasigilli: DE FEANCISCI.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1934 al 9 luglio 1942
