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E' consentito l'avanzamento, limitatamente al grado immediatamente superiore a quello attualmente rivestito, ai centurioni e ai capi manipolo della Milizia nazionale forestale, ammessi nella Milizia medesima fino a tutto il 1° gennaio 1927, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino sprovvisti del titolo di studio richiesto dall'art. 5 della legge 13 dicembre 1928, n. 3141.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
