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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Le promozioni straordinarie per merito di guerra dei militi scelti e militi della Milizia nazionale forestale possono essere conferite, durante l'attuale periodo di guerra, anche da Comandi mobilitati, con decorrenza dalla data del fatto d'armi che ha motivato la promozione.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a San Rossore, addi' 24 luglio 1942-XX
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI - PARESCHI - DI REVEL
[13]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 7 settembre 1942 al 16 dicembre 2009
