Art. 6 — Rappresentanza

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 dicembre 2000 al 3 agosto 2017. Leggi il testo vigente →

Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, e' conferita la rappresentanza legale. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Testo in vigore dal 27 dicembre 2000 al 3 agosto 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art6 · fonte del testo

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