Art. 4 — Risorse economiche
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 2017 al 6 dicembre 2017. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
Abrogato dal 3 agosto 2017
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Articolo abrogato dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
Abrogato dal 3 agosto 2017
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3 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 2000 al 3 agosto 2017. 220 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attivita' da:
tolto: a) quote e contributi degli associati;
tolto: b) eredita', donazioni e legati;
tolto: c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
tolto: d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
tolto: e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
tolto: f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attivita' economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
tolto: g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
tolto: h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
tolto: i) altre entrate compatibili con le finalita' sociali dell'associazionismo di promozione sociale. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonche', per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art4 · fonte del testo
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