Art. 20 — Prestazioni in favore dei familiari degli associati

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Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.

Testo in vigore dal 27 dicembre 2000 al 3 agosto 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art20 · fonte del testo

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