Art. 14 — Osservatori regionali

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Le regioni istituiscono osservatori regionali per l'associazionismo con funzioni e modalita' di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all'articolo 8, comma 2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e dell'articolo 7, comma 4, e' autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Testo in vigore dal 27 dicembre 2000 al 3 agosto 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art14 · fonte del testo

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