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In deroga al disposto dell'articolo 3, concorrono all'assegnazione degli alloggi costruiti direttamente dall'Amministrazione ferroviaria ai sensi della presente legge i ferrovieri in servizio, quelli in pensione, nonche' le vedove e gli orfani dei ferrovieri, purche' titolari di pensioni a carico dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano baracche di proprieta' dell'Amministrazione ferroviaria e di altre pubbliche Amministrazioni, comunque costruite a seguito dei terremoti del 1908 e dei 1915 ed adibite ad alloggio dei ferrovieri. A tal fine e' riservata, sui fondi disponibili per l'attuazione del piano di cui alla presente legge, la somma di 1.200 milioni, da impegnare nei primi tre anni.

Testo in vigore dal 6 agosto 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-15;605~art21 · fonte del testo

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