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L'istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni e' tenuto ad accertare, prima della concessione del mutuo, se sussistano le condizioni stabilite dagli, articoli 3 ed 11 circa il titolo del richiedente e l'idoneita' dei progetti di costruzione o degli alloggi da acquistare. La concessione del mutuo, di cui al precedente comma, avra' luogo secondo le risultanze dei bandi di concorso, di cui al successivo articolo 19.

Testo in vigore dal 6 agosto 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-07-15;605~art17 · fonte del testo

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