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L'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni e' autorizzato a concedere mutui con garanzia ipotecaria d'importo non superiore a sei milioni di lire a favore di ferrovieri, i quali si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 3, per finanziare la costruzione o l'acquisto di alloggi fino all'80 per cento del costo, nelle localita' comprese nel programma predisposto secondo i criteri stabiliti nell'articolo 4 e tenuto conto dei criteri di preferenza previsti nell'articolo 19. Per la concessione dei mutui di cui al comma precedente, l'istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni utilizzera' le disponibilita' derivanti dalle proprie riserve matematiche delle assicurazioni sulla vita.

Testo in vigore dal 6 agosto 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-15;605~art12 · fonte del testo

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