Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 18 ottobre 2022. Leggi il testo vigente →
Sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni 1. In ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e' istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale e' assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 18 ottobre 2022
