Art. 41
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Impugnazione dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza per i minorenni 1. Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza per i minorenni in materia di misure di sicurezza possono proporre appello dinanzi al tribunale per i minorenni l'imputato, l'esercente la potesta' dei genitori, il difensore e il pubblico ministero. 2. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale per i minorenni disponga altrimenti. Visto, il Ministro di grazia e giustizia VASSALLI
Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 18 ottobre 2022
