Art. 4
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Informativa al procuratore della Repubblica per i minorenni 1. Al fine dell'eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per i minorenni, l'autorita' giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell'inizio e dell'esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 18 ottobre 2022
