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Assistenza all'imputato minorenne 1. L'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenne e' assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall'autorita' giudiziaria che procede. 2. In ogni caso al minorenne e' assicurata l'assistenza dei servizi indicati nell'articolo 6. 3. Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali e' richiesta la partecipazione del minorenne senza la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2, nell'interesse del minorenne o quando sussistono inderogabili esigenze processuali.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 17 settembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art12 · fonte del testo

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