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Contro le decisioni delle Commissioni distrettuali pronunciate a norma del precedente articolo, e' ammesso gravame in secondo ed ultimo grado, tanto da parte dell'Ufficio che del contribuente, nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione della decisione di prima istanza, al Collegio peritale istituito con l'art. 9 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739.
Testo in vigore dal 20 aprile 1940 al 27 luglio 1947
