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I mutui di cui all'art. 3 saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi fra l'Amministrazione ferroviaria e gli enti mutuanti, con l'intervento del Ministro per il tesoro, e da approvarsi con decreto del Ministro stesso. Il periodo d'ammortamento dei mutui non potra' essere, comunque, superiore ai trenta anni. Il servizio dei mutui sara' assunto dall'Amministrazione ferroviaria a partire, per ciascun mutuo, dallo esercizio finanziario nel quale il mutuo stesso sara' stato contratto. Le rate di ammortamento saranno iscritte, con distinta imputazione, nei bilanci dell'Amministrazione stessa e specificatamente vincolate a favore dello ente mutuante.

Testo in vigore dal 12 aprile 1958 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-21;289~art6 · fonte del testo

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