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Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione e' ancora tenuta a corrispondere ((e la modalita' di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo)). ((Con la dichiarazione di cui al primo periodo, il creditore si impegna altresi' a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui ai commi 3 e 3-bis e a comunicare ogni mutamento dei dati trasmessi o della documentazione presentata)). ((Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, secondo le modalita' di cui ai decreti previsti dai commi 3 e 3-bis, all'amministrazione entro un anno dalla pubblicazione del decreto che accoglie la domanda di equa riparazione. Decorso il termine di cui al primo periodo, fino alla presentazione della dichiarazione e fatto salvo quanto previsto dal comma 4, non decorrono gli interessi)). ((La dichiarazione di cui al comma 1 ha validita' biennale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione. In caso di richiesta di rinnovo il creditore presenta la dichiarazione o la documentazione allegata con le modalita' previste dai decreti di cui ai commi 3 e 3-bis)). Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed e' individuata la documentazione da trasmettere all'amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente. Con decreti dirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, sono indicate le modalita' di presentazione telematica dei modelli di cui al comma 3, anche a mezzo di soggetti incaricati, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. ((Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non puo' essere emesso e, per il periodo necessario per integrare la dichiarazione o la relativa documentazione, non decorrono gli interessi)). L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui ((al primo periodo)) non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti. L'amministrazione esegue ((...)) i provvedimenti per intero. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, ne' proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento. ((Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un funzionario dell'amministrazione soccombente, a cui e' riconosciuto come compenso per l'attivita' svolta un importo non superiore a 150 euro lordi per ciascun incarico definito, nei limiti dello stanziamento previsto)). ((Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori. Il creditore puo' delegare alla ricezione del pagamento un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2024, N. 207)). Nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non puo' essere disposto il pagamento di somme o l'assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta. I creditori di provvedimenti notificati anteriormente all'emanazione dei decreti di cui al comma 3 trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti avvalendosi della modulistica presente nei siti istituzionali delle amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari, gia' trasmesse alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano validita' anche in deroga al disposto ((del comma 9)). ((Per ottenere piu' celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalita' disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia da' notizia della facolta' di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi)).

Testo in vigore dal 1 gennaio 2025 al 9 agosto 2025

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 225/2018

    Questione infondata
    5 dicembre 2018

    L'erronea indicazione, nelle ordinanze di rimessione, della disposizione censurata, costituisce un mero errore materiale, ininfluente ai fini dell'ammissibilità delle questioni. (Nella specie, relativa al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, l'erronea indicazione, nelle ordinanze di rimessione, della disposizione censurata come "art. 5-quinquies", del quale non esiste un "comma 8", costituisce un mero errore materiale, in quanto nelle motivazioni sono chiaramente individuati sia la disposizione della legge n. 208 del 2015 che ha inserito nella legge n. 89 del 2001 l'art. 5-sexies, sia il contenuto precettivo del comma oggetto delle censure, sicché si deve escludere che sussista dubbio alcuno in ordine alla identificazione della norma sottoposta allo scrutinio di costituzionalità). ( Precedente citato: sentenza n. 22 del 2017 ).

    Art. 5-sexies Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 375 c.p.c. · Art. 104 cost. · Art. 108 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 135/2018

    Questione infondata
    26 giugno 2018

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa sperimentazione di interpretazione adeguatrice, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-sexies, commi 1, 4, 5, 7 e 11, della legge n. 89 del 2001. Il rimettente ha non già omesso, bensì risolto con esito negativo la verifica di praticabilità di una esegesi costituzionalmente orientata dalla normativa denunciata, per l'ostacolo che ha, non immotivatamente, ravvisato nella lettera della stessa. Attiene al merito la valutazione della correttezza o meno del presupposto interpretativo delle questioni sollevate. ( Precedenti citati: sentenze n. 255 del 2017, n. 254 del 2017 e n. 235 del 2014 ).

    Art. 5-sexies Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 375 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 2021 al 1 gennaio 2025. 81 parole tolte, 297 parole aggiunte.

… per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione e' ancora tenuta a corrisponderetolto: , aggiunto: e la modalita' di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolotolto: , nonche'aggiunto: . Con la dichiarazione di cui al primo periodo, il creditore si impegna altresi' a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui tolto: al comma 3. aggiunto: ai commi 3 e 3-bis e a comunicare ogni mutamento dei dati trasmessi o della documentazione presentata. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, secondo le modalita' di cui ai decreti previsti dai commi 3 e 3-bis, all'amministrazione entro un anno dalla pubblicazione del decreto che accoglie la domanda di equa riparazione. Decorso il termine di cui al primo periodo, fino alla presentazione della dichiarazione e fatto salvo quanto previsto dal comma 4, non decorrono gli interessi. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validita' tolto: semestrale aggiunto: biennale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione. aggiunto: In caso di richiesta di rinnovo il creditore presenta la dichiarazione o la documentazione allegata con le modalita' previste dai decreti di cui ai commi 3 e 3-bis. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, … della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non puo' essere emesso aggiunto: e, per il periodo necessario per integrare la dichiarazione o la relativa documentazione, non decorrono gli interessi. L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al tolto: periodo precedente aggiunto: primo periodo non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti. L'amministrazione eseguetolto: , ove possibile,aggiunto: ... i provvedimenti per intero. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti … cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui aggiunto: all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un tolto: dirigente aggiunto: funzionario dell'amministrazione soccombente, tolto: con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprensivita' della retribuzione dei dirigenti. aggiunto: a cui e' riconosciuto come compenso per l'attivita' svolta un importo non superiore a 150 euro lordi per ciascun incarico definito, nei limiti dello stanziamento previsto. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori. tolto: I pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se di importo non superiore a 1.000 euro. Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia cambiario il aggiunto: Il creditore puo' delegare tolto: all'incasso aggiunto: alla ricezione del pagamento un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale. aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2024, N. 207. Nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non puo' essere disposto il … di entrata in vigore del presente articolo, conservano validita' anche in deroga al disposto tolto: dei commi 9 e 10 aggiunto: del comma 9. Per ottenere piu' celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalita' disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia da' notizia della facolta' di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2001-03-24;89~art5sexies · fonte del testo

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