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Nelle gallerie devono esistere, di regola, da ambo i lati nelle gallerie a doppio binario e, almeno da un lato, in quelle a semplice binario, appositi sentieri pedonali, tenuti sempre sgombri da materiali ed in buone condizioni di percorribilita'. Nelle gallerie di lunghezza compresa fra 100 e 3.000 metri devono essere apposti opportuni contrassegni che consentano di individuare la posizione della piu' vicina nicchia per il ricovero del personale. Nelle gallerie di lunghezza superiore a 4.000 metri, detti contrassegni sono limitati ai primi 2.500 metri a partire da ciascun imbocco. Il limite di 2.500 metri indicato al capoverso precedente deve essere congruamente aumentato per linee che possano essere percorse da treni a velocita' superiore a 160 chilometri orari. Nelle nicchie delle gallerie di lunghezza superiore a 1.000 metri, devono essere realizzati piccoli depositi di torce a vento od altro idoneo mezzo di emergenza per l'illuminazione delle gallerie stesse. Tali depositi vanno segnalati convenientemente.

Testo in vigore dal 24 maggio 1974 al 21 febbraio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1974-04-26;191~art10 · fonte del testo

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