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[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
[2]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[3]Articolo unico.
[4]Le imprese che si propongono di acquistare bestiame da dare a soccida ad agricoltori, per dotazione dei fondi da questi posseduti o condotti, potranno, previo riconoscimento da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'interesse agrario della loro iniziativa, essere ammesse a fruire di prestiti agrari d'esercizio per l'acquisto del bestiame predetto, a norma dell'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509. I prestiti predetti saranno assistiti dai privilegi di cui agli articoli 8 e 9 del citato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509. Le imprese prestatarie dovranno indicare all'Istituto finanziatore a chi e per quale fondo ciascun capo di bestiame viene dato a soccida; nonche' le eventuali successive variazioni, per le conseguenti annotazioni dello schedario istituito presso ciascun Istituto speciale di credito agrario in forza dell'art. 37 delle norme regolamentari per l'esecuzione del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificate con decreto Ministeriale 18 giugno 1928. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 18 giugno 1931 - Anno IX
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Mussolini - Acerbo - Mosconi.
[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 16 luglio 1931 al 16 dicembre 2009
