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L'indennita' integrativa giornaliera e' pari alla differenza tra un terzo della retribuzione media del lavoratore, calcolata in base alle norme del comma successivo, e l'indennita' giornaliera di disoccupazione. La retribuzione media e' ottenuta dividendo per 180 la somma delle retribuzioni desunte dai limiti inferiori delle classi di contribuzione cui corrispondono gli ultimi 6 o 26 contributi base, rispettivamente mensili o settimanali, versati per lo stesso lavoratore, anche non consecutivamente, nel biennio di cui all'articolo 1. Per la prima classe di contribuzione si considera il limite inferiore della seconda classe. L'indennita' integrativa e' dovuta, salvo quanto previsto dal comma successivo, per i primi 60 giorni di disoccupazione indennizzata, compresi i festivi. Il lavoratore cessa dal diritto all'indennita' integrativa quando nel periodo di un anno immediatamente precedente risultano corrisposte complessivamente 90 giornate dell'indennita' medesima.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1970 al 1 settembre 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-02-02;12~art2 · fonte del testo

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