Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1962 al 16 dicembre 2010. 135 parole tolte.
tolto: L'ammontare delle garanzie da prestare per i diritti di confine gravanti su materiali e macchinari destinati ad usi ed impieghi per i quali le leggi in vigore prevedono la esenzione o la riduzione degli oneri doganali ed importati con particolari procedure in attesa del riconoscimento dell'agevolazione, puo' essere stabilito nella misura del 10 per cento dei diritti stessi. La facilitazione si estende ai diritti doganali accessori, qualora anche di questi sia prevista l'esenzione o la riduzione, ed e' accordata solo a ditte che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, siano riconosciute di notoria solidita'. I crediti dell'Amministrazione finanziaria per dazi e diritti doganali accessori, nonche' per sanzioni pecuniarie e spese, sono privilegiati sopra i macchinari, i materiali, i prodotti ed i mobili esistenti negli stabilimenti delle ditte ammesse a fruire della facilitazione di cui al precedente comma.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-07-21;1102~artunico · fonte del testo
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