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I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle Forze armate possono, in tempo di guerra, manifestare il consenso all'adozione, di cui agli articoli 294 e 309 del libro primo del Codice civile, per procura nelle forme speciali ad essi consentite dalla legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n 1415. La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale l'adozione si deve contrarre.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009
